P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo regionale del Lazio, sez. I, solleva,
 nel giudizio promosso dal sig. Raffaele Pascali come in epigrafe,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 agosto 1988, n.  341,  nella  parte  in  cui  riconosce  l'elettorato
 passivo  ai  docenti  universitari in aspettativa obbligatoria per la
 formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di  idoneita'
 a  professore  associato  in  relazione  agli artt. 3, 24, 102 e 104,
 primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  riserva  ogni ulteriore
 pronuncia   all'esito    della    risoluzione    dell'incidente    di
 costituzionalita';
   Dispone  che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente  pronunzia  sia
 notificata  alle  parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, nella Camera di  Consiglio  del  21  novembre
 1990.
                   Il presidente f.f. est.: Bianchi
 98C1039