P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, solleva, nel giudizio promosso dal sig. Raffaele Pascali come in epigrafe, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce l'elettorato passivo ai docenti universitari in aspettativa obbligatoria per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio e riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalita'; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente pronunzia sia notificata alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 1990. Il presidente f.f. est.: Bianchi 98C1039