P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  323  formulazione  antevigente
 del  codice  penale,  in  relazione agli artt. 24, secondo comma, 25,
 secondo comma e 97 della Costituzione.
   Sospende il presente processo,  disponendo  la  trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone   che   questa  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
 cancelleria, al pubblico ministero in sede, agli imputati ed ai  loro
 difensori  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e che sia
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
     Sondrio, addi' 25 giugno 1998
            Il giudice per le indagini preliminari: De Rosa
 98C1055