P. Q. M.
   Visti  gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
 rilevante  e   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della
 legge 23 dicembre 1996, n. 662, per  violazione  degli  artt.  3,  38
 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza, che  viene  letta  nel  pubblico
 dibattimento,   venga   notificata,  a  cura  della  cancelleria,  al
 presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  al  Presidente
 della   Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato  della
 Repubblica.
     Brescia, addi' 13 febbraio 1998
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 98C1057