P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3, 38 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, che viene letta nel pubblico dibattimento, venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Brescia, addi' 13 febbraio 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C1057