P. Q. M. Visto l'art. 310 c.p.p., rigetta l'appello proposto contro l'ordinanza 14 gennaio 1998 della Corte di assise di appello di Genova nell'interesse di Nuredini Bujar; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del solo art. 294 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dalla difesa; Dichiara di ufficio non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' dell'art. 469 c.p.p., nel suo coordinato disposto con gli artt. 294 e 302 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impone al giudice del dibattimento, che abbia comunicazione della cattura di un imputato nella fase predibattimentale, di procedere al suo interrogatorio nei termini previsti dall'art. 294 c.p.p. per l'interrogatorio di garanzia del g.i.p, e nelle forme camerali previste dall'art. 469 per le deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale, e non estende alla carenza di tale interrogatorio la caducazione dell'efficacia del titolo di custodia prevista nell'art. 302 c.p.p.; Ordina che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, unitamente alla copia degli atti del procedimento di appello de libertate, alla Corte costituzionale a cura della cancelleria, notificata alle parti del procedimento incidentale ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende sino alla pronuncia della Corte costituzionale ogni ulteriore decisione relativa alla caducazione della efficacia della custodia cautelare disposta per Nuredini Bujar dal g.i.p. presso lo stesso tribunale con ordinanza 7 maggio 1997, a causa del mancato interrogatorio di garanzia dello stesso. Genova, addi' 28 maggio 1998 Il presidente est.: Martinelli 98C1058