P. Q. M.
   Visto   l'art.   310  c.p.p.,  rigetta  l'appello  proposto  contro
 l'ordinanza 14 gennaio 1998 della  Corte  di  assise  di  appello  di
 Genova nell'interesse di Nuredini Bujar;
   Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione  di legittimita'
 costituzionale del solo art. 294 c.p.p., in relazione agli artt.  3 e
 24 Cost., sollevata dalla difesa;
   Dichiara di ufficio non manifestamente infondata  la  questione  di
 incostituzionalita' dell'art. 469 c.p.p., nel suo coordinato disposto
 con  gli  artt.  294 e 302 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24
 della Costituzione, nella parte in cui  non  impone  al  giudice  del
 dibattimento,  che  abbia  comunicazione della cattura di un imputato
 nella fase predibattimentale, di procedere al suo interrogatorio  nei
 termini   previsti  dall'art.  294  c.p.p.  per  l'interrogatorio  di
 garanzia del g.i.p, e nelle forme camerali previste dall'art. 469 per
 le deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale,
 e non estende alla carenza  di  tale  interrogatorio  la  caducazione
 dell'efficacia del titolo di custodia prevista nell'art. 302 c.p.p.;
   Ordina  che  la  presente ordinanza venga immediatamente trasmessa,
 unitamente alla copia degli  atti  del  procedimento  di  appello  de
 libertate,  alla  Corte  costituzionale  a  cura  della  cancelleria,
 notificata alle parti del procedimento incidentale ed  al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  e  comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
   Sospende  sino  alla  pronuncia  della  Corte  costituzionale  ogni
 ulteriore decisione relativa alla caducazione della  efficacia  della
 custodia  cautelare  disposta per Nuredini Bujar dal g.i.p. presso lo
 stesso tribunale con ordinanza 7 maggio 1997,  a  causa  del  mancato
 interrogatorio di garanzia dello stesso.
     Genova, addi' 28 maggio 1998
                    Il presidente est.: Martinelli
 98C1058