P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg., della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio e, verificata la permanente rilevanza della questione, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 4, della l.r. 28 novembre 1988, n. 65, sostitutivo del testo dell'art. 15, comma 6, della l.r. n. 30/1987, cosi' come autenticamente interpretato dall'art. 29 della l.r. n. 22/1996, in quanto, nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti, eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire che essi siano conferiti in discarica, soltanto se di provenienza regionale, violerebbero gli artt. 5 e 6 dell statuto regionale, per mancato rispetto dei limiti del rispetto della legislazione statale in materia, dei principi generali di detta legislazione, degli interessi nazionali e dell'osservanza della Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione nei limiti e nei termini, di cui in narrativa. Trieste, addi' 20 marzo 1998 Il presidente: Bagarotto Il consigliere relatore: Di Sciascio 98C1076