P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale  9  febbraio  1948,  n.  1, 23 e segg., della legge 11
 marzo 1953, n.  87, sospende il giudizio e, verificata la  permanente
 rilevanza della questione, rimette gli atti alla Corte costituzionale
 per  l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 16, comma 4, della l.r. 28 novembre  1988,  n.  65,  sostitutivo  del
 testo  dell'art.    15,  comma  6,  della l.r. n. 30/1987, cosi' come
 autenticamente interpretato dall'art. 29 della l.r.  n.  22/1996,  in
 quanto,  nell'impedire che sia autorizzato lo smaltimento di rifiuti,
 eccedenti il fabbisogno, calcolato su base regionale e nel consentire
 che essi siano conferiti in discarica,  soltanto  se  di  provenienza
 regionale,  violerebbero  gli artt. 5 e 6 dell statuto regionale, per
 mancato  rispetto  dei limiti del rispetto della legislazione statale
 in materia,  dei  principi  generali  di  detta  legislazione,  degli
 interessi   nazionali   e  dell'osservanza  della  Costituzione,  con
 riferimento agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione  nei  limiti  e
 nei termini, di cui in narrativa.
     Trieste, addi' 20 marzo 1998
                        Il presidente: Bagarotto
                                  Il consigliere relatore: Di Sciascio
 98C1076