P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, per la parte concernente l'impugnazione del regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, per la parte riguardante l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998. Il presidente: Balba Consigliere rel. ed est.: Vigotti 98C1246