P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,   seconda
 sezione,  pronunciando  in via interlocutoria sul ricorso in oggetto,
 per la parte concernente l'impugnazione del regolamento  ministeriale
 21  luglio  1997  e del d.m. 31 luglio 1997, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  quarto  comma,  legge  19  novembre 1990, n. 341, come
 modificato dall'art.  17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in
 relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge
 e agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                         Il presidente: Balba
                                     Consigliere rel. ed est.: Vigotti
 98C1246