IL PRETORE
   Nella causa n. 345/1998  r.l.,  promossa  da  Mazzonetto  Cesare  e
 Tarraran Umberto con avv. Galeotafiore e Corollo, ricorrenti;
   Contro F.E.R.V.E.T. S.p.a. con avv. Ronfini, Frattini, Rizzardo Del
 giudice e Ferrajolo, convenuta e l'I.N.P.S. con avv. Tomasello;
   A scioglimento della riserva il g.l. espone quanto segue.
   Con  ricorso  depositato  il  22  maggio  1998  Mazzonetto Cesare e
 Tarraran Umberto, dipendenti della F.E.RN.E.T. S.p.a. presso la quale
 svolgono lavorazioni su carcasse ferroviarie coibentate  con  amianto
 spruzzato o in pannelli, esponevano di aver lavorato dalla fine degli
 anni  60  ad  oggi  in  reparti  a  rischio vedendosi riconosciuto il
 beneficio previdenziale  di  cui  all'art.  13,  comma  8,  legge  n.
 257/1992,  rispettivamente  nei  seguenti  periodi  17 luglio 1969-31
 gennaio 1995 e 1 gennaio 1991-31  dicembre  1993  il  Mazzonetto;  14
 aprile 1971-31 gennaio 1985 il Tarraran.
   Chiedevano  il  riconoscimento  del  beneficio  anche per i periodi
 successivi e fino ad oggi, stante l'esposizione all'amianto,  secondo
 quanto previsto letteralmente dal citato comma.
   Si  costituiva  la  convenuta  rilevando  l'assenza  di rischio nei
 periodi in contestazione, non risultando superati i parametri di  cui
 al  decreto  legislativo n. 277/1991 relativamente ai periodi oggetto
 della presente causa.
   Eccepiva tra l'altro che l'interpretazione del comma 8 proposta dai
 ricorrenti (e fatta propria da pret. Padova, est. Campo,  sentenza  9
 giugno  1997  e pret. Ravenna, est. Riverso, 4 dicembre 1997) violava
 l'art. 3 Cost.
   Secondo la convenuta  infatti,  se  il  concetto  di  "esposizione"
 menzionato   nel   comma  8  dovesse  ritenersi  privo  di  qualsiasi
 caratterizzazione "qualitativa" esso contrasterebbe con il  principio
 di eguaglianza; ed invero chiunque (e non solo i lavoratori) si trova
 esposto ad una qualche contaminazione da fibre d'amianto (vedi d.m. 6
 settembre  1994,  doc.  7  convenuto)  ed  il diverso piu' favorevole
 trattamento riservato alla categoria beneficiaria  del  pensionamento
 anticipato costituirebbe una ingiustificata disparita' di trattamento
 tale  da  rendere  la  norma  stessa costituzionalmente incompatibile
 sotto il profilo della irragionevolezza (corollario del principio  di
 uguaglianza  come  affermato  da  Corte  costituzionale nn. 358/1994,
 519/1995 e 330/1996).
   Concludeva per il rigetto del ricorso.
   Si costituiva pure l'Inps che si associava alle  conclusioni  della
 convenuta,  negando l'esposizione a rischio per i periodi richiesti e
 diversi da quelli per i quali il beneficio era gia' stato concesso.
   Il g.l. si riservava nella eccezione di  incostituzionalita'  della
 norma in esame.
   L'art.  13,  comma 8, della legge n. 257/1992 cosi' come modificato
 dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: "per i lavoratori  che  siano
 stati  esposti  all'amianto  per  un  periodo superiore a dieci anni,
 l'intero periodo lavorativo soggetto  all'assicurazione  obbligatoria
 contro   le   malattie   professionali   derivanti   dall'esposizione
 all'amianto, gestita dall'Inail,  e'  moltiplicato,  ai  fini'  delle
 prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
   L'interpretazione  letterale del comma, puo' portare e ritenere che
 qualsiasi   esposizione   all'amianto,   prescindendo    da    limiti
 quantitativi  e  qualitativi,  e  dunque  da  qualsiasi  parametro di
 potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo) sia
 in se' e per se' sufficiente per godere del beneficio  previdenziale,
 purche' ultradecennale.
   Tenuto  conto  degli  studi scientifici secondo i quali l'etiologia
 del  mesotelioma  pleurico  sembra  prescindere  da  ogni  soglia  di
 esposizione,  e rilevato che dagli studi di settore l'impiego difiuso
 dell'amianto nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione  di
 impianti  (elettrici,  idraulici etc.), nell'uso di tessuti d'amianto
 ed in altri settori  produttivi  comporta  rischio  per  chiunque  di
 contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in
 assenza  di  dati  disponibili  nel  nostro  paese,  si vedano i dati
 elaborati  in   Germania   sin   dal   1993   dall'Hauptferband   Der
 Berufgenossenshaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal. prof. numeri 4/5
 del  1996  pag.  419  e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi
 cittadino in quanto  dipendente  da  datore  di  lavoro  privato  sia
 concretamente beneficiario della norma de qua.
   Questa interpretazione gia' affermata con sent. 9 giugno 1997 della
 pretura  di  Padova  - Est. Campo - e con sentenza 4 dicembre 1997 da
 pretura Ravenna - Est. Riverso  -  in  sostanza  equipara,  sotto  il
 profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto
 assolutamente  non  omogenee  (ossia  attribuisce  a fatti diversi le
 medesime  conseguenze)  atteso  che   consente   il   godimento   del
 pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile
 rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile
 o  di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene,
 purche' ultradecennale.
   Ne consegue  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 costituzionalita' sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della
 Costituzione  in  forza  del  quale, se da un lato non possono essere
 trattate  diversamente  situazioni  identiche,  non  possono  nemmeno
 essere  trattate  ugualmente  situazioni obiettivamente diverse (cfr.
 sul punto l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale  emessa
 dal tribunale di Ravenna il 4 maggio 1998).
   Quanto  alla  rilevanza,  si  osserva  che  i  due  ricorrenti sono
 dipendenti di datore di lavoro privato assicurato Inail; che  l'Inail
 e  l'Inps  hanno  riconosciuto  l'esposizione  a rischio sino al 1985
 mentre i  ricorrenti  chiedono  l'accertamento  della  esposizione  a
 rischio  amianto sino al 1998, circostanza di fatto negata dal datore
 e dall'Inail  per  i  periodi  in  contestazione  non  essendo  stata
 riscontrata   la  soglia  minima  determinata  a  norma  del  decreto
 legislativo n. 227/1991.