IL PRETORE Nella causa n. 345/1998 r.l., promossa da Mazzonetto Cesare e Tarraran Umberto con avv. Galeotafiore e Corollo, ricorrenti; Contro F.E.R.V.E.T. S.p.a. con avv. Ronfini, Frattini, Rizzardo Del giudice e Ferrajolo, convenuta e l'I.N.P.S. con avv. Tomasello; A scioglimento della riserva il g.l. espone quanto segue. Con ricorso depositato il 22 maggio 1998 Mazzonetto Cesare e Tarraran Umberto, dipendenti della F.E.RN.E.T. S.p.a. presso la quale svolgono lavorazioni su carcasse ferroviarie coibentate con amianto spruzzato o in pannelli, esponevano di aver lavorato dalla fine degli anni 60 ad oggi in reparti a rischio vedendosi riconosciuto il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, rispettivamente nei seguenti periodi 17 luglio 1969-31 gennaio 1995 e 1 gennaio 1991-31 dicembre 1993 il Mazzonetto; 14 aprile 1971-31 gennaio 1985 il Tarraran. Chiedevano il riconoscimento del beneficio anche per i periodi successivi e fino ad oggi, stante l'esposizione all'amianto, secondo quanto previsto letteralmente dal citato comma. Si costituiva la convenuta rilevando l'assenza di rischio nei periodi in contestazione, non risultando superati i parametri di cui al decreto legislativo n. 277/1991 relativamente ai periodi oggetto della presente causa. Eccepiva tra l'altro che l'interpretazione del comma 8 proposta dai ricorrenti (e fatta propria da pret. Padova, est. Campo, sentenza 9 giugno 1997 e pret. Ravenna, est. Riverso, 4 dicembre 1997) violava l'art. 3 Cost. Secondo la convenuta infatti, se il concetto di "esposizione" menzionato nel comma 8 dovesse ritenersi privo di qualsiasi caratterizzazione "qualitativa" esso contrasterebbe con il principio di eguaglianza; ed invero chiunque (e non solo i lavoratori) si trova esposto ad una qualche contaminazione da fibre d'amianto (vedi d.m. 6 settembre 1994, doc. 7 convenuto) ed il diverso piu' favorevole trattamento riservato alla categoria beneficiaria del pensionamento anticipato costituirebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tale da rendere la norma stessa costituzionalmente incompatibile sotto il profilo della irragionevolezza (corollario del principio di uguaglianza come affermato da Corte costituzionale nn. 358/1994, 519/1995 e 330/1996). Concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva pure l'Inps che si associava alle conclusioni della convenuta, negando l'esposizione a rischio per i periodi richiesti e diversi da quelli per i quali il beneficio era gia' stato concesso. Il g.l. si riservava nella eccezione di incostituzionalita' della norma in esame. L'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 cosi' come modificato dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, e' moltiplicato, ai fini' delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". L'interpretazione letterale del comma, puo' portare e ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto, prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo) sia in se' e per se' sufficiente per godere del beneficio previdenziale, purche' ultradecennale. Tenuto conto degli studi scientifici secondo i quali l'etiologia del mesotelioma pleurico sembra prescindere da ogni soglia di esposizione, e rilevato che dagli studi di settore l'impiego difiuso dell'amianto nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione di impianti (elettrici, idraulici etc.), nell'uso di tessuti d'amianto ed in altri settori produttivi comporta rischio per chiunque di contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in assenza di dati disponibili nel nostro paese, si vedano i dati elaborati in Germania sin dal 1993 dall'Hauptferband Der Berufgenossenshaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal. prof. numeri 4/5 del 1996 pag. 419 e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi cittadino in quanto dipendente da datore di lavoro privato sia concretamente beneficiario della norma de qua. Questa interpretazione gia' affermata con sent. 9 giugno 1997 della pretura di Padova - Est. Campo - e con sentenza 4 dicembre 1997 da pretura Ravenna - Est. Riverso - in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee (ossia attribuisce a fatti diversi le medesime conseguenze) atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile o di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene, purche' ultradecennale. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse (cfr. sul punto l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa dal tribunale di Ravenna il 4 maggio 1998). Quanto alla rilevanza, si osserva che i due ricorrenti sono dipendenti di datore di lavoro privato assicurato Inail; che l'Inail e l'Inps hanno riconosciuto l'esposizione a rischio sino al 1985 mentre i ricorrenti chiedono l'accertamento della esposizione a rischio amianto sino al 1998, circostanza di fatto negata dal datore e dall'Inail per i periodi in contestazione non essendo stata riscontrata la soglia minima determinata a norma del decreto legislativo n. 227/1991.