P.Q.M.
   Il pretore, visti gli artt. 23, legge 11 marzo 1953, n.  87  e  259
 c.p.c.;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con
 l'art.   3   della   Costituzione   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 13, comma 8 della  legge  n.  257/1992  come
 mod.  del  decreto  legislativo  n.  169/1993  convertito in legge n.
 271/1993 nella parte in cui non indicando un  limite  quantitativo  o
 qualitativo  della  esposizione  all'amianto consente la applicazione
 del predetto beneficio previdenziale ad una  serie  indeterminata  di
 destinatari;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa,  al  Presidente del Consiglio dei
 Ministri, e comunicata alle due Camere del Parlamento.
     Vicenza, addi' 24 settembre 1998
                           Il pretore: Perina
 98C1343