Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 5, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); b) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del 1997): art. 1; art. 2, comma 2; art. 3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3, lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera c), di cui al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a 7; c) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, prima parte, della predetta legge n. 59 del 1997, sollevata dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997); d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 59 del 1997, e dell'art. 2, comma 1, prima parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35 e 62 del 1997); e) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997); f) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 59 del 1997, con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 61 e n. 62 del 1997): art. 1; art. 8, commi 1 e 4, e art. 9; g) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997); h) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della legge n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1375