Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 5,
 lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al  Governo  per
 il  conferimento  di  funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali,
 per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
 semplificazione amministrativa);
     b)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
 costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge n. 59
 del 1997, sollevate dalla Regione Puglia, in riferimento  agli  artt.
 5,  76,  115,  117,  118  e  119  della  Costituzione, con il ricorso
 indicato in epigrafe (reg. ric. n. 35 del  1997):  art.  1;  art.  2,
 comma  2; art.   3, comma 1, lettere c) ed f); art. 4, commi 1, 2, 3,
 lettera a) 2 e 5; art. 8, ad esclusione del comma 5, lettera  c),  di
 cui  al capo a); art. 9, comma 1, prima parte e art. 20, commi da 1 a
 7;
     c)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  comma  1,  prima parte, della predetta
 legge  n.  59  del  1997,  sollevata  dalla  Regione  Siciliana,   in
 riferimento  agli  artt.   14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed
 agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione,
 con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 34 del 1997);
     d) dichiara non fondate, nei sensi  di  cui  in  motivazione,  le
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  1,
 lettera a) della legge n. 59 del 1997, e dell'art. 2, comma 1,  prima
 parte, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
 ampliamento  delle  attribuzioni  della  conferenza  permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
 di  Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
 comune delle Regioni, delle Province e dei comuni, con la  conferenza
 Stato-citta' ed autonomie locali), sollevate dalla Regione Siciliana,
 in  riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano ed
 agli  artt.    3,  5,  92,  95,  114,  115,  117,  118  e  119  della
 Costituzione,  e  dalla  Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,
 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in
 epigrafe (reg.  ric., rispettivamente nn. 34 e 61, nn. 35  e  62  del
 1997);
     e)   dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6  e
 7,  del predetto decreto legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla
 Regione Puglia, in riferimento all'art.  76  della  Costituzione,  in
 relazione  all'art.    9  della  legge n. 59 del 1997, con il ricorso
 indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);
     f)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
 costituzionale  delle  seguenti  disposizioni  del  predetto  decreto
 legislativo  n.  281  del 1997, sollevate dalla Regione Siciliana, in
 riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto siciliano e agli
 artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117,  118  e  119  della  Costituzione,
 nonche'  all'art.    9  della  legge  n. 59 del 1997, e dalla Regione
 Puglia, in riferimento agli artt.  5,  115,  117,  118  e  119  della
 Costituzione,  nonche' all'art.   76 della Costituzione, in relazione
 all'art. 9 della legge n. 59 del 1997,  con  i  ricorsi  indicati  in
 epigrafe (reg. ric. n. 61 e n.  62 del 1997): art. 1; art. 8, commi 1
 e 4, e art. 9;
     g)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi  5  e  6,
 del  predetto  decreto  legislativo  n. 281 del 1997, sollevata dalla
 Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5,  115,  117,  118  e  119
 della  Costituzione,  nonche'  all'art.  76  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 9 della legge n.  57  del  1997,  con  il  ricorso
 indicato in epigrafe (reg. ric. n. 62 del 1997);
     h)  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  3  del  predetto
 decreto  legislativo n. 281 del 1997, sollevata dalla Regione Puglia,
 in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della  Costituzione,
 nonche' all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 9 della
 legge  n. 57 del 1997, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric.
 n. 62 del 1997).
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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