P. Q. M. Chiede che la Corte eccellentissima: dichiari ammissibile il presente conflitto, adottando ogni conseguente provvedimento ai sensi degli artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87; dichiari che il pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie non poteva disporre una "perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti in trattamento con la multiterapia Di Bella anche al di fuori della sperimentazione ufficiale", ne' disporre gli atti istruttori ad essa finalizzata; annulli l'ordinanza 28-29 luglio 1998 dallo stesso pretore emessa, di cui in epigrafe. Si producono i seguenti atti: 1) estratto del verbale di deliberazione di elevazione del conflitto adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno 1998; 2) ordinanza del pretore di Lecce - sezione distaccata di Maglie 28-29 luglio 1998; 3) ricorso introduttivo della signora A.S. ex art. 700 c.p.c.; 4) decreto del medesimo pretore 17 giugno 1998 ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. Roma, addi' 11 agosto 1998 Avvocato dello Stato: Oscar Fiumara 98C1393