P. Q. M.
   Chiede che la Corte eccellentissima:
     dichiari  ammissibile  il  presente  conflitto,  adottando   ogni
 conseguente  provvedimento  ai  sensi degli artt. 37 e seguenti della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
     dichiari che il pretore di Lecce - sezione distaccata  di  Maglie
 non poteva disporre una "perizia medico-legale d'ufficio sui pazienti
 in  trattamento  con la multiterapia Di Bella anche al di fuori della
 sperimentazione ufficiale", ne' disporre gli atti istruttori ad  essa
 finalizzata;
     annulli  l'ordinanza  28-29  luglio  1998  dallo  stesso  pretore
 emessa, di cui in epigrafe.
   Si producono i seguenti atti:
     1) estratto  del  verbale  di  deliberazione  di  elevazione  del
 conflitto  adottata  dal  Consiglio  dei Ministri nella seduta del 26
 giugno 1998;
     2) ordinanza del pretore di Lecce - sezione distaccata di  Maglie
 28-29 luglio 1998;
     3) ricorso introduttivo della signora A.S. ex art. 700 c.p.c.;
     4)   decreto   del  medesimo  pretore  17  giugno  1998  ex  art.
 669-sexies, comma 2, c.p.c.
     Roma, addi' 11 agosto 1998
                  Avvocato dello Stato: Oscar Fiumara
 98C1393