Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  inammissibile   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 100, secondo comma, del testo
 unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle
 Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R.  16  maggio  1960,  n.
 570, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97
 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine e dal giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Caltagirone, con le
 ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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