Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Udine e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltagirone, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C1431