P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge  n.  87/1953,  ritenutane  la
 rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza,  solleva d'ufficio la
 questione della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18  secondo
 comma,  d.P.R.    24  marzo  1981,  n.  145 (Ordinamento dell'Azienda
 autonoma di assistenza al volo per il  traffico  aereo  generale)  in
 relazione al disposto dell'art. 42, terzo comma Cost., nella parte in
 cui  non  prevede  la  corresponsione  di alcun indennizzo in caso di
 trasferimento  della  proprieta'  di   beni   immobili   da   privati
 all'A.A.A.V.T.A.G.
   Dispone la sospensione del presente giudizio.
   Manda  alla  cancelleria  di provvedere alla immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   Manda alla cancelleria di notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Manda  alla  cancelleria  di  comunicare  la  presente ordinanza ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Milano, nella camera di  consiglio  del  1  ottobre
 1998.
                        Il presidente: Lo Turco
                                        Il giudice relatore: Marangoni
 98C1448