P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 18 secondo comma, d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) in relazione al disposto dell'art. 42, terzo comma Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprieta' di beni immobili da privati all'A.A.A.V.T.A.G. Dispone la sospensione del presente giudizio. Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 ottobre 1998. Il presidente: Lo Turco Il giudice relatore: Marangoni 98C1448