P. Q. M.
   Il  tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di
 Lecce, riservata ogni decisione in rito, sul merito  e  nelle  spese,
 sospende  il  giudizio  ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
 costituzionale degli art. 2 della legge n. 221 del 22 giugno 1988 e 1
 della legge n. 51 della legge 15 febbraio 1989 nella parte in cui non
 dispongono l'attribuzione  dell'indennita'  anche  al  personale  dei
 comuni  addetti  agli  uffici  di  conciliazione,  in  relazione agli
 articoli 3 e 97 della Costituzione;
   Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla  notificazione
 della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche' alla comunicazione della stessa ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Lecce nella camera di  Consiglio  del  18  dicembre
 1997.
                   Il Presidente ed estensore: Catoni
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