P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, II sezione di Lecce, riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale degli art. 2 della legge n. 221 del 22 giugno 1988 e 1 della legge n. 51 della legge 15 febbraio 1989 nella parte in cui non dispongono l'attribuzione dell'indennita' anche al personale dei comuni addetti agli uffici di conciliazione, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione; Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di Consiglio del 18 dicembre 1997. Il Presidente ed estensore: Catoni 98CA383