L'Istituto per l'Edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Collazzone ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994. Il ricorrente, in questa sede, ha chiesto accogliersi l'istanza silentemente reietta, fondando tale domanda sull'assunto della sua non assoggettabilita' all'imposizione in esame, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi a tal uopo normativamente pretesi. Giusta le disposizioni di legge vigenti in materia, la domanda non potrebbe avere accoglimento. La pronuncia auspicata dal ricorrente risulta inibita dal disposto dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, cosi come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Nell'estendere le detrazioni di imposta anche "agli alloggi regolarmente assegnati" dagli I.E.R.P., la disposizione in esame fa, ineludibilmente, ritenere che tali immobili non siano esenti dall'imposizione dell'I.C.I., restando esclusa, nei loro confronti, la previsione esonerativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. i), decreto legislativo citato. La soggezione degli immobili degli I.E.R.P. al tributo in questione e' stata, d'altronde, sia pure per la via indiretta, gia' - ancor prima del venire in essere della modifica dell'art. 8 del decreto legislativo citato - affermata dalla Corte costituzionale, mediante le sentenze n. 370 dell'11 giugno 1993 e n. 113 del 12 aprile 1996, che peraltro risultano avere affrontato il problema sotto profili affatto diversi da quelli che in questa sede si intendono segnalare. Entrambe le disposizioni di legge citate si palesano sospette di devianza dai principi costituzionali, in particolare da quelli dettati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. L'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, esenta dall'imposta in esame "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali ...". Non e' dubitabile che gli I.E.R.P., attesene le finalita' di istituto, quali delineate dai disposti delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, e stanti le funzioni concretamente esplicate, non abbiano per scopo esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale. Ed invero, tutte le attivita' cui gli I.E.R.P. sono preposti, vale a dire quelle di realizzazione e di recupero degli alloggi, di gestione degli stessi e di riscossione dei canoni locatizi sono connotabili siccome attivita' commerciali soltanto, e non sempre, per le forme, ma tali non sono qualificabili ove si abbia riguardo alla loro "sostanza", giacche' palesemente finalizzate alla prestazione di un pubblico servizio (la fornitura di alloggi ai meno abbienti); atteso, inoltre, il regime giuridico di provvista dei mezzi occorrenti per le suddette realizzazioni (destinazione dei "proventi" delle cessioni degli alloggi per finanziare - vincolativamente - ulteriori programmi di edilizia residenziale pubblica, etc.) quale risultante dai disposti degli artt. 61/2, legge 22 ottobre 1971 n. 865, 10/2, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, 25/1, legge 8 agosto 1977, n. 513. Non vi e' dubbio che gli immobili in discorso siano destinati ad assolvere a finalita' assistenziali o, piu' esattamente, di protezione sociale (nei cui ambiti concettuali, assai lati, deve includersi - siccome costituente un minus - la finalita' assistenziale). Trattasi, invero, di alloggi cui e' impresso il destino di dare dimora, a canoni sociali, a coloro che dell'alloggio abbisognino e che non siano in grado di soddisfare autonomamente a tale bisogno. Cio' nonostante, gli immobili assegnati dagli I.E.R.P. appaiono soggetti all'imposizione dell'I.C.I. in ragione del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1992 sopra citate (la seconda, nella progressione numerica, qualificabile siccome norma di "interpretazione autentica" della prima), cui nessun strumento ermeneutico consente di dare significato diverso da quello ricordato in premessa. Poiche' la "qualita'" degli alloggi in questione e' in toto coincidente con quella di cui sono provvisti immobili il cui esonero dall'imposta e' da ritenere pacifico (debbono citarsi, ad es., gli immobili degli istituti di ricovero, gli immobili destinati ad accogliere comunita' terapeutiche atque similia), apparendo, gli uni e gli altri, destinati a realizzare finalita' di protezione sociale, in assenza di attivita' commerciale, del tutto irragionevole deve ritenersi il differenziato trattameto "inflitto" ai primi (assoggettamento all'imposta, senza agevolazioni sino al 31 dicembre 1996, con mera riduzione a far tempo dal 1 gennaio 1997) rispetto a quello riservato ai secondi (esonero dall'imposta). Ne', inoltre, e' dubitabile che, escludendo gli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I., fiero colpo venga ad essere inferto ai valori della solidarieta' che ognora debbono connotare l'azione di tutti i soggetti che nell'ordinamento sono chiamati a ricoprire funzioni di protezione sociale. La questione, oltre che - per quanto detto - non manifestamene infondata, deve ritenersi rilevante, giacche', in caso di declaratoria di illegittimita' costituzionale delle norme in esame, nei termini proposti, la proposta domanda diverrebbe (o, comunque, potrebbe divenire) meritevole di accoglimento.