P. Q. M.
   Sciogliendo la riserva;
   Dichiara  rilevante  e non manfestamente infondata, con riferimento
 agli artt. 2 e 3 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt, 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4, d.lgs.
 30  dicembre  1992, n. 504, nelle parti in cui escludono gli immobili
 degli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I.;
   Dispone sospendersi il presente giudizio;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 che  sia, inoltre, comunicata al Presidente del Senato e della Camera
 dei Deputati.
   Cosi' deciso in Perugia, il 5 giugno 1997
                        Il presidente: Restivo
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