P. Q. M.
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
 risoluzione della questione  di  legittimita',  in  riferimento  agli
 artt.  3,  24,  113  della  Costituzione,  dell'art. 37, comma 1, del
 d.P.R.    20  gennaio  1986,  n.  43  (istituzione  del  Servizio  di
 riscossione  dei  tributi  e  di altre entrate dello Stato e di altri
 enti pubblici), emanato ai sensi  dell'art.  1,  primo  comma,  della
 legge  4 ottobre 1986, n. 657 (delega al Governo per la istituzione e
 la disciplina del servizio di riscossione dei tributi),  nella  parte
 in  cui,  attribuendo  ai  concessionari  del servizio la riscossione
 coattiva delle tasse automobilistiche,  disciplinata  dal  d.P.R.  29
 settembre  1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte
 sul reddito - tit.  II - riscossione coattiva, artt. 45  e  seguenti)
 esclude  (art.  54  di  tale d.P.R.) l'esperibilita' dell'opposizione
 prevista  dall'art.    615  c.p.c.  Manda  alla  cancelleria  per  la
 notificazione  della  presente  ordinanza alle parti ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della  medesima  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Nola, addi' 22 dicembre 1998 Il pretore: Stallone
 99C0251