Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3 e 4, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Ulteriori interventi per la catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione di spese sostenute da enti aventi finalita' culturali ed artistiche); 3) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana col ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 71 del 1997); 4) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana col ricorso indicato in epigrafe (r. ric. n. 5 del 1998); 5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'art. 9 della predetta legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 aprile 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0416