P. Q. M.
   Ritenuto   che   il   giudizio   non    possa    essere    definito
 indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, u.c., legge n. 47/1985 sotto  il  profilo
 della violazione degli artt. 3, 24 e 103 della Costituzione;
   Ritenuta la questione pertinente e non manifestamente infondata;
   Ordina    l'immediata    trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina alla cancelleria che gli atti vengano trasmessi  alla  Corte
 costituzionale  e che l'ordinanza sia notificata alla parte in causa,
 al p.m., al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Latina, addi' 9 febbraio 1999
             Il giudice per le indagini preliminari: Carta
 99C0466