P. Q. M. Visto l'art.23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, 102 e 113 della Costituzione, dell'art. 1, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, come modificata dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso, in Parma il 7 luglio 1999. Il giudice estensore: Ferrau' 99C1011