P. Q. M.
   Visto l'art.23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per contrasto con
 gli artt. 3, 24 e 38, secondo comma, 102 e  113  della  Costituzione,
 dell'art.  1, comma 182 della legge 23 dicembre 1996, come modificata
 dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
 legge  28  maggio  1997,  n. 140 e come sostituito dall'art. 36 della
 legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  e  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
 nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso, in Parma il 7 luglio 1999.
                    Il giudice estensore:  Ferrau'
 99C1011