Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non  fondata,  nei  sensi di cui in
 motivazione, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 51,  primo  comma, numero 4, e secondo comma, del codice di procedura
 civile  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.   3   e   24   della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Torino  con le ordinanze indicate in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Chieppa
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 15 ottobre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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