P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza da esso dettato, la questione di legittimita' costituzionale - che solleva ex officio - dell'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste"; Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina, infine, che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia immediatamente notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pistoia, addi' 7 ottobre 1999. Il giudice: Scarcella 99C2225