P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione ed al principio di ragionevolezza da
 esso dettato, la  questione  di  legittimita'  costituzionale  -  che
 solleva  ex  officio - dell'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre
 1996, n. 662, come richiamato dall'art. 4,  comma  6,  del  d.-l.  28
 marzo  1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nella
 parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di esecuzione,  i
 provvedimenti  di  merito  in  corso in qualsiasi stato e grado siano
 "sospesi   per   effetto   della   domanda   di   regolarizzazione  e
 subordinatamente al puntuale pagamento delle somme  determinate  agli
 effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";
   Ordina,  per  l'effetto,  l'immediata  trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina,  infine,  che  il  presente  provvedimento,  a  cura  della
 cancelleria,   sia   immediatamente   notificato  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Pistoia, addi' 7 ottobre 1999.
                         Il giudice: Scarcella
 99C2225