P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948,
  n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
  legittimita'  costituzionale  dell'art. 223  del d.lgs. 19 febbraio
  1998,  n. 5,  "Norme  in  materia  di istituzione del giudice unico
  cosi'  come  modificato  dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999,
  n. 479,  in  relazione  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
  parte  in  cui,  nei  giudizi  di primo grado in corso alla data di
  efficacia  del  decreto,  nei  quali il giudizio abbreviato non era
  ammesso   attesa   la   contestazione  di  un  reato  punibile  con
  l'ergastolo,  limita  la  possibilita' dell'imputato di chiedere il
  giudizio   abbreviato,   consentendolo   solo   prima   dell'inizio
  dell'istruzione dibattimentale;
    Dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
  cancelleria,  alla  Corte  costituzionale e sospende il giudizio in
  corso;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
  ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e
  comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Messina, addi' 21 febbraio 2000.
                        Il presidente: Suraci
00C0309