P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 5, "Norme in materia di istituzione del giudice unico cosi' come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto, nei quali il giudizio abbreviato non era ammesso attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo, limita la possibilita' dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato, consentendolo solo prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 21 febbraio 2000. Il presidente: Suraci 00C0309