IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 190/1999 R.G.T. a carico di: Salerno Antonio, nato a Crotone il 9 gennaio 1980, residente in Cutro, via Ponte n. 15, assistito dal difensore di fiducia avv. Luigi Colacino del foro di Crotone, imputato dei reati di porto di esplosivi ed altro; Rilevato che, citato per essere esaminato nella qualita' di cui all'art. 210 c.p.p. tale De Luca Davide, lo stesso si avvaleva della facolta' di non rispondere e la difesa dell'imputato non prestava il consenso della prova in assenza del contraddittorio, rendendo cosi' impossibile ai fini decisionali l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza dal De Luca stesso, dichiarazioni a tal punto da ritenere neppure acquisibili con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513 c.p.p. in quanto attivita' del tutto inutili ai fini del giudizio attesa l'assoluta inutilizzabilita' discendente dai principi di cui all'art. 111 Cost. immediatamente operativi nel processo de quo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge che ha disciplinato l'attuazione in via transitoria della normativa; Osservato che si verte in ipotesi in cui il principio in discussione non e' quello della utilizzabilita' o meno a fini decisionali di dichiarazioni rese in assenza del contraddittorio, bensi' quello di una piena possibilita' di formazione della prova nel dibattimento non condizionata da fatti o circostanze che non siano oggettive ai sensi del quinto comma dell'art. 111 Cost.; Ritenuto che la possibilita' che la legge ordinaria, nella previsione di cui all'art. 210, quarto comma c.p.p. concede ai soggetti indicati nel primo comma della stessa norma di avvalersi della facolta' di non rispondere, contrasta con i principi costituzionali di cui al citato art. 111 Cost. come modificato, norma che garantisce il diritto delle parti e quindi anche della difesa dell'imputato di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a carico: che tale possibilita' contrasta altresi' con i principi costituzionali di cui alla sezione seconda del titolo IV Parte II della Costituzione, incidendo negativamente, attesa a tal punto l'irrecuperabilita' di fonti di prova ed atti pur formatisi legittimamente nelle fasi precedenti il giudizio, sull'esercizio stesso della giurisdizione che in tal modo viene condizionato, nel suo sostanziale estrinsecarsi e nel suo buon andamento, dalla scelta del soggetto da esaminare, pur quando, come nella specie dove il De Luca e' stato a sua volta gia' giudicato con sentenza di perdono giudiziale, non si ravvisano contrastanti principi di salvaguardia di interessi costituzionalmente protetti che giustificherebbero il diritto al silenzio da parte del soggetto terzo al processo; che la facolta' accordata a soggetti da esaminare dal disposto di cui all'art. 210, quarto comma c.p.p., contrasta altresi' con i pricipi di cui all'art.3 Cost. per la disparita' di trattamento che determina laddove differenzia senza ragionevolezza il regime di acquisizione ed utilizzazione probatoria delle dichiarazioni eteroaccusatorie a seconda che provengano da soggetto che riveste le qualita' di cui al primo comma dell'art. 210 c.p.p. ovvero di semplice testimone; Ritenuto quindi che va sollevata d'ufficio questione di legittimita' costituzionale della citata norma di cui all'art. 210, primo e quarto comma,c.p.p. apparendo la stessa non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte, ed essendo altresi' rilevante la sua decisione nel giudizio de quo attesa l'altrimenti impossibile formazione di una prova per la discrezionale scelta della fonte;