IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento n. 190/1999 R.G.T. a carico di:         Salerno
  Antonio,  nato a Crotone il 9 gennaio 1980, residente in Cutro, via
  Ponte n. 15, assistito dal difensore di fiducia avv. Luigi Colacino
  del  foro  di  Crotone, imputato dei reati di porto di esplosivi ed
  altro;     Rilevato che, citato per essere esaminato nella qualita'
  di  cui  all'art. 210  c.p.p.  tale  De  Luca  Davide, lo stesso si
  avvaleva della facolta' di non rispondere e la difesa dell'imputato
  non   prestava   il   consenso   della   prova   in   assenza   del
  contraddittorio,  rendendo  cosi'  impossibile  ai fini decisionali
  l'utilizzazione  delle dichiarazioni rese in precedenza dal De Luca
  stesso,  dichiarazioni  a tal punto da ritenere neppure acquisibili
  con il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 513 c.p.p. in
  quanto  attivita'  del  tutto  inutili  ai fini del giudizio attesa
  l'assoluta   inutilizzabilita'  discendente  dai  principi  di  cui
  all'art. 111  Cost. immediatamente operativi nel processo de quo ai
  sensi  dell'art. 1,  comma 1, del decreto-legge che ha disciplinato
  l'attuazione  in via transitoria della normativa;     Osservato che
  si  verte  in  ipotesi  in  cui  il principio in discussione non e'
  quello   della   utilizzabilita'  o  meno  a  fini  decisionali  di
  dichiarazioni rese in assenza del contraddittorio, bensi' quello di
  una  piena  possibilita' di formazione della prova nel dibattimento
  non  condizionata da fatti o circostanze che non siano oggettive ai
  sensi  del  quinto  comma  dell'art. 111 Cost.;     Ritenuto che la
  possibilita'  che  la  legge  ordinaria,  nella  previsione  di cui
  all'art. 210,  quarto comma c.p.p. concede ai soggetti indicati nel
  primo  comma  della stessa norma di avvalersi della facolta' di non
  rispondere,  contrasta  con  i  principi  costituzionali  di cui al
  citato  art. 111  Cost.  come  modificato,  norma che garantisce il
  diritto  delle  parti  e quindi anche della difesa dell'imputato di
  interrogare   le   persone  che  rendono  dichiarazioni  a  carico:
          che  tale  possibilita'  contrasta  altresi' con i principi
  costituzionali  di  cui alla sezione seconda del titolo IV Parte II
  della  Costituzione,  incidendo  negativamente,  attesa a tal punto
  l'irrecuperabilita'  di  fonti  di  prova  ed  atti  pur  formatisi
  legittimamente  nelle  fasi  precedenti il giudizio, sull'esercizio
  stesso  della giurisdizione che in tal modo viene condizionato, nel
  suo  sostanziale  estrinsecarsi  e  nel  suo  buon andamento, dalla
  scelta  del  soggetto  da  esaminare, pur quando, come nella specie
  dove il De Luca e' stato a sua volta gia' giudicato con sentenza di
  perdono  giudiziale,  non  si  ravvisano  contrastanti  principi di
  salvaguardia   di   interessi   costituzionalmente   protetti   che
  giustificherebbero  il  diritto  al  silenzio da parte del soggetto
  terzo  al processo;         che la facolta' accordata a soggetti da
  esaminare  dal  disposto  di cui all'art. 210, quarto comma c.p.p.,
  contrasta  altresi'  con  i  pricipi  di cui all'art.3 Cost. per la
  disparita'  di  trattamento che determina laddove differenzia senza
  ragionevolezza   il   regime   di   acquisizione  ed  utilizzazione
  probatoria  delle  dichiarazioni  eteroaccusatorie  a  seconda  che
  provengano  da  soggetto  che  riveste  le qualita' di cui al primo
  comma   dell'art. 210   c.p.p.   ovvero   di   semplice  testimone;
      Ritenuto   quindi  che  va  sollevata  d'ufficio  questione  di
  legittimita' costituzionale della citata norma di cui all'art. 210,
  primo  e quarto comma,c.p.p. apparendo la stessa non manifestamente
  infondata  per  le considerazioni sopra svolte, ed essendo altresi'
  rilevante  la sua decisione nel giudizio de quo attesa l'altrimenti
  impossibile  formazione  di  una  prova per la discrezionale scelta
  della fonte;