P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Ritenuta non manifestatamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e 36 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 22 febbraio 2000. Il Presidente: Castagna 00C0325