P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, e 23 della legge n. 87
  dell'11 marzo 1953;
    Ritenuta  non manifestatamente infondata e rilevante la questione
  di  legittimita'  costituzionale  degli articoli 1, commi 181 e 182
  della    legge   22   dicembre   1996   n. 662,   come   modificati
  dall'art. 3-bis  della  legge  28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36
  comma  1  della  legge  23 dicembre 1998 n. 448, e 36 comma 5 della
  legge  23  dicembre 1998 n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e
  38  della  Costituzione,  per  i motivi indicati nella parte motiva
  della presente ordinanza;
    Sospende il giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'
  comunicata  ai  presidenti  della  Camera dei Deputati e del Senato
  della Repubblica.
        Treviso, addi' 22 febbraio 2000.
                       Il Presidente: Castagna
00C0325