L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 dicembre 2000, ha approvato il disegno di legge n. 1100 - 1171/I stralcio dal titolo "Proroga delle cambiali agrarie ed altre norme in materia di agricoltura. Norme in materia di usi civici", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 11 dicembre 2000. Il provvedimento legislativo in questione, originariamente contenente la proroga delle cambiali agrarie, e' stato arricchito nel corso del dibattito in aula da altre disposizioni attinenti al settore agricolo, di cui una da adito e rilievi di carattere costituzionali. L'art. 3, che di seguito si trascrive, si ritiene infatti lesivo dei principi posti dagli articoli 3, 97, e 81, quarto comma della costituzione: "I benefici di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi altresi' al personale delle cooperative agricole che, in servizio alla data del 30 marzo 1989, sia stato successivamente licenziato, sia in possesso al 31 dicembre 1992 di almeno quindici anni di anzianita' contributiva a qualsiasi titolo utile e alla data di pubblicazione della presente legge non sia stato ammesso in un processo produttivo o in attivita' lavorativa autonoma o subordinata." La norma "de qua" invero dispone che le misure assistenziali, gia' previste dall'art. 12 della legge regionale n. 36/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il personale delle cooperative agricole in servizio alla data del 30 marzo 1989, "successivamente licenziato o da licenziare per riduzione dei posti di lavoro che comportino processi di ristrutturazione, accorpamento, fusione o liquidazione" delle cooperative stesse, siano estese al personale che, in possesso dei requisiti prescritti dalla cennata disposizione, sia stato successivamente licenziato. Orbene, la disposizione nell'omettere di fare menzione delle cause che abbiano giustificato il licenziamento, non solo amplia a dismisura la platea dei destinatari, ma sovverte lo scopo originario della legge consentendo l'erogazione di provvidenze indipendentemente da finalita' pubbliche e violando pertanto il principio di cui all'art. 97 Cost. a' di tutta evidenza che l'adozione delle misure assistenziali, a carico del fondo appositamente costituito dalla regione, era correlata a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro avrebbero potuto condurrre al reinserimento dei benenficiari nel mondo produttivo ovvero alla necessita' di approntare idonee misure, corrispondenti a quelle previste dal legislatore nazionale, per ovviare alla perdita del lavoro derivante dalla soppressione di organismi di rilevanza pubblica. L'attuale previsione legislativa costituisce un'ingiustificata forma di assistenza ai lavoratori espulsi dal mercato dal lavoro che si concreta in una disparita' di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti delle cantine sociali e loro consorzi eventualmente licenziati per cause diverse dalla ristrutturazione aziendale esclusi dal beneficio in questione. La norma censurata inoltre nell'estendere le provvidenze a tutti coloro i quali siano stati licenziati nell'ultimo decennio, si ribadisce a qualsiasi titolo, comprese la giusta causa e/o il giustificato motivo, comporta innegabilmente un maggiore onere, fra l'altro non quantificato ne quantificabile, del quale il legislatore non ha previsto alcuna forma di copertura finanziaria, ponendosi altresi' in contrasto con il dettato dell'art. 81, quarto comma della Costituzione.