P. Q. M. Ritenuto che sic rebus stantibus il giudizio non possa essere definito: Ordina che la segreteria della Commissione, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, trasmetta gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza della Corte medesima provvedendo alle notifiche e comunicazioni prescritte dal medesimo articolo; Dichiara quindi sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Bologna, addi' 25 marzo 2000. Il Presidente: Luberto Il relatore: Agnone 01C0059