P. Q. M.
    Ritenuto  che  sic  rebus  stantibus il giudizio non possa essere
  definito:
    Ordina  che  la  segreteria  della  Commissione,  secondo  quanto
  previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, trasmetta gli atti
  alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza della Corte
  medesima  provvedendo alle notifiche e comunicazioni prescritte dal
  medesimo articolo;
    Dichiara quindi sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
        Bologna, addi' 25 marzo 2000.
                       Il Presidente: Luberto
Il relatore: Agnone
01C0059