IL GIUDICE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  con  ricorso depositato
  presso la cancelleria in data 16 luglio 1998 Z., C. e L. esponevano
  che  la propria figlia Z. S., a causa delle gravi infermita' da cui
  era  affetta  (ritardo  mentale  grave,  epilessia,  disturbi della
  deambulazione  e  del  linguaggio)  era  da  tempo  degente  presso
  l'Istituto  Costante Gris di Mogliano Veneto, e che l'U.L.S.S. n. 3
  di  Bassano del Grappa ripartiva le spese della relativa degenza in
  "quota  a rilievo sanitario" e "quota a rilievo sociale", ritenendo
  di  propria  spettanza soltanto la prima e pretendendo il pagamento
  della  seconda  dagli  esponenti,  in  quanto  soggetti tenuti agli
  alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c.
    Affermato  invece  che  tutte  le spese di degenza erano a carico
  dell'U.L.S.S.,  fra  i  cui  compiti  istituzionali rientrava anche
  quello   riguardante  la  riabilitazione  psichica,  pur  nei  casi
  irreversibili, adiva questo giudice onde vedere accertato l'obbligo
  dell'U.L.S.S. al pagamento dell'intera retta.
    L'Azienda   Sanitaria   U.L.S.S.  n. 3  di  Bassano,  ritualmente
  costituitasi,  faceva  presente  che  le somme il cui pagamento era
  richiesto  agli  esponenti  per  gli  anni 1997 e 1998 costituivano
  parte  di  retta correlata non alle prestazioni socio-assistenziali
  erogate  dall'Istituto Costante Gris, ma alle spese alberghiere, le
  quali  non  potevano  essere  messe a carico del Servizio Sanitario
  Nazionale,  essendo  l'Istituto  Costante  Gris  non  una struttura
  ospedaliera,  ma  un istituto residenziale, con conseguente obbligo
  di  contribuzione  da parte degli assistiti ai sensi degli articoli
  8, commi 4, 5 e della legge regionale n. 8/1993, 27, comma 5, della
  legge  regionale  n. 5/1996,  40,  comma 1,  della  legge regionale
  n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge regionale n. 7/1999.
    In  corso  di causa veniva esperita consulenza medico-legale onde
  accertare  il  tipo  di  prestazioni erogate dall'istituto Costante
  Gris alla Z. S.
                   Cio' posto osserva in diritto.
    La  legge  istitutiva  del  servizio  sanitario  nazionale (legge
  n. 833  del  1978),  che tutela la salute come fondamentale diritto
  dell'individuo,  assicura,  fra  l'altro,  "la riabilitazione degli
  stati  di invalidita' e di inabilita' somatica e psichica" (art. 2,
  comma 1,   n. 4).  In  particolare,  sono  a  carico  del  servizio
  sanitario  nazionale  le "prestazioni sanitarie dirette al recupero
  funzionale  e  sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
  psichiche  o  sensoriali, dipendenti da qualunque causa", erogate o
  direttamente  dalle  unita'  sanitarie  locali  mediante  i  propri
  servizi, oppure mediante istituti convenzionati (art. 26).
    Diversamente  dalle  prestazioni  sanitarie,  quelle di carattere
  socio-assistenziale  competono  alle  regioni  ed agli enti locali,
  che,  nell'esercizio  delle  relative competenze, possono avvalersi
  delle unita' sanitarie locali, salvo l'obbligo per queste ultime di
  tenere  una  contabilita' separata per le funzioni delegate, il cui
  finanziamento  resta  completamente  a  carico  dell'ente delegante
  (art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730).
    Il  medesimo articolo in ultimo citato pone tuttavia a carico del
  servizio  sanitario nazionale "gli oneri delle attivita' di rilievo
  sanitario connesse con quelle socio-assistenziali".
    Ai  sensi  dell'art. 1  del  D.P.C.M.  8  agosto 1985 - che, come
  osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10150/1996, integra
  direttamente l'art. 30 della legge n. 730/1983, fornendo le nozioni
  necessarie  per una sua uniforme applicazione - tali attivita' sono
  quelle  che  "richiedono personale e tipologie di intervento propri
  dei    servizi    socio-assistenziali,    purche'   siano   dirette
  immediatamente  ed  in  via prevalente alla tutela della salute del
  cittadino   e   si   estrinsechino   in   interventi   a   sostegno
  dell'attivita'  sanitaria  di  prevenzione, cura e/o riabilitazione
  fisica  o  psichica  del medesimo, in assenza dei quali l'attivita'
  sanitaria  non  puo'  svolgersi  o produrre effetti". Il successivo
  art. 6    precisa    poi    che   "rientrano   tra   le   attivita'
  socio-assistenziali  di  rilievo  sanitario,  con  imputazione  dei
  relativi  oneri  sul  Fondo  sanitario  nazionale,  i  ricoveri  in
  strutture  protette,  comunque  denominate,  sempre  che  le stesse
  svolgano le attivita' di cui all'art. 1.
    Le  prestazioni  in  esse  erogate  devono essere dirette, in via
  esclusiva  o  prevalente,  alla  riabilitazione o alla rieducazione
  funzionale  degli  handicappati  e  dei disabili, nell'ambito degli
  interventi previsti dall'art. 26 della legge n. 833/78 ...".
    La  normativa  citata comporta pertanto che gli oneri inerenti al
  ricovero di disabili in strutture protette comunque denominate, ove
  le   prestazioni   erogate  rientrino  nel  concetto  di  attivita'
  socio-assistenziale  di  rilievo  sanitario, gravano per intero sul
  servizio sanitario nazionale.
    Detta   normativa   non  risulta  poi  modificata  da  interventi
  legislativi  intervenuti  sino  al  1998  -  i soli rilevanti nella
  presente  sede, in cui si discute di spese afferenti agli anni 1997
  e  1998  -.  Al contrario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c),
  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (rimasto immutato pur a seguito
  della  sostituzione  disposta  dall'art. 2  del d.lgs. n. 517 del 7
  dicembre  1993),  il Piano sanitario nazionale indica, fra l'altro,
  "i  progettiobiettivo  da  realizzaie anche mediante l'integrazione
  funzionale   e   operativa  dei  servizi  sanitari  e  dei  servizi
  socioassistenziali  degli  enti  locali, fermo restando il disposto
  dell'art. 30  della  legge  27 dicembre 1983, n. 730, in materia di
  attribuzione degli oneri relativi".
    Cio'  posto,  va  ricordato  come,  nell'esercizio della potesta'
  legislativa  loro attribuita, le Regioni sono tenute a rispettare i
  principi  fondamentali  stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117
  Cost.),  e  che di principi di siffatta natura appaiono espressione
  gli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833/1978 nonche' l'art. 30 della
  legge  n. 730/1983  (se ne rinviene confenna, per quel che concerne
  quest'ultima disposizione, nell'art. 19 del d.lgs. n. 502/1992, nel
  testo  sostituito  dal  d.lgs. n. 517/1993, considerato che fra "le
  disposizioni  del  presente  decreto", espressamente qualificati da
  tale  articolo quali "princi'pi fondamentali ai sensi dell'art. 117
  della  Costituzione", vi e' il gia' citato art. 1, comma 1, lettera
  c).
    Ne  deriva che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge regionale
  n. 8/1993,  27, comma 50 della legge regionale n. 5/1996, 40, comma
  1,  della  legge  regionale  n. 73/1998, e 55, comma 1, della legge
  regionale  n. 7/1999,  nella parte in cui prevedono un concorso dei
  disabili alle spese di degenza, pur quando si tratti di ricovero in
  strutture  che  eroghino prestazioni socio-assistenziali di rilievo
  sanitario,   si   pongono   in   contrasto   con  l'art. 117  della
  Costituzione.
    Va pertanto sollevata, in quanto non manifestamente infondata, la
  questione  di  legittimita'  costituzionale delle norme citate, che
  appare  altresi' rilevante nella presente causa, atteso quanto gia'
  esposto  in  narrativa,  e  considerato  inoltre  che la consulenza
  esperita  ha  portato  ad  accertare  che  le  prestazioni  erogate
  dall'Istituto Costante Gris nei confronti della Z. S. rientrano nel
  concetto  di attivita' socio-assistenziale di rilievo sanitario, ai
  sensi degli artt. 30 della legge n. 730/1983 e 1 e 6 del D.P.C.M. 8
  agosto 1985.