P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Il  Tribunale  amministrativo regionale della Lombardia - Sezione
  staccata  di  Brescia  -  preliminarmente  giudica  rilevante e non
  manifestamente    infondata    la    questione    di   legittimita'
  costituzionale,  in  riferimento  agli articoli 3, 4, 35 e 76 della
  Costituzione,  delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, del
  decreto  legislativo  n. 285  del  1992,  ai  fini della definitiva
  pronuncia    sulla   domanda   incidentale   di   sospensione   del
  provvedimento impugnato;
    Sospende,  pertanto,  il  giudizio  sul  procedimento cautelare e
  dispone   la   immediata   trasmissione   degli   atti  alla  Corte
  costituzionale   per   il   conseguente  giudizio  di  legittimita'
  costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
  ordinanza  sia  notificata alle parti in causa ed al Presidente del
  Consiglio   dei   ministri,   nonche'  ch'essa  sia  comunicata  al
  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  ed  al Presidente della
  Camera dei Deputati.
    Cosi' deciso in Brescia, il 22 settembre 2000.
                      Il Presidente f.f.: Conti
Il consigliere relatore estensore: Farina
01C0068