P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia - preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai fini della definitiva pronuncia sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato; Sospende, pertanto, il giudizio sul procedimento cautelare e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' ch'essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. Cosi' deciso in Brescia, il 22 settembre 2000. Il Presidente f.f.: Conti Il consigliere relatore estensore: Farina 01C0068