P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate d'ufficio, dell'art. 446, primo comma, c.p.p., cosi' come novellato dall'art. 33, comma 1, lett. a), della legge 16 dicembre 1999 n. 479, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, secondo comma, Costituzione, nella parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la facolta' dell'imputato di chiedere la applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. La Spezia, addi' 21 dicembre 2000. Il Presidente: Faravino 01c0214