P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
legittimita'  costituzionale,  sollevate  d'ufficio,  dell'art.  446,
primo  comma,  c.p.p.,  cosi'  come  novellato dall'art. 33, comma 1,
lett.  a),  della  legge  16  dicembre 1999 n. 479, in relazione agli
artt. 3,  24, secondo comma, e 25, secondo comma, Costituzione, nella
parte in cui non salvaguarda, con riferimento ai giudizi in corso, la
facolta'  dell'imputato  di  chiedere la applicazione della pena sino
alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
    Sospende  il procedimento e dispone la trasmissione immediata del
fascicolo alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente  del Consiglio dei ministri e che essa sia
comunicata  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
del Senato della Repubblica.
        La Spezia, addi' 21 dicembre 2000.
                       Il Presidente: Faravino
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