P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197 lett. a) e b) e 210, comma 4, c.p.p., nella parte in cui escludono la possibilita' di assumere come testimoni, riconoscendo agli stessi la facolta' di astenersi dal rispondere, i coimputati e gli imputati di reati connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilita' di altri sui quali essi abbiano in precedenza liberamente risposto, per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale, per quanto di competenza; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 6 luglio 2000. Il Presidente: Luda Di Cortemiglia 01C0219