P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  della  Costituzione  e 23 e segg. legge 11
marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 197  lett.  a) e b) e 210,
comma  4,  c.p.p.,  nella  parte  in cui escludono la possibilita' di
assumere  come  testimoni,  riconoscendo  agli  stessi la facolta' di
astenersi  dal  rispondere,  i  coimputati  e  gli  imputati di reati
connessi o collegati su fatti concernenti la responsabilita' di altri
sui  quali  essi  abbiano  in  precedenza  liberamente  risposto, per
violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli  atti  del  presente
procedimento alla Corte costituzionale, per quanto di competenza;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa
venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Torino, addi' 6 luglio 2000.
                 Il Presidente: Luda Di Cortemiglia
01C0219