Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001. Il Presidente: Santosuosso Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0265