Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5, comma 3, della legge della
Regione  Siciliana  31  maggio  1994,  n. 17  (Provvedimenti  per  la
prevenzione  dell'abusivismo  edilizio  e  per  la destinazione delle
costruzioni  edilizie  abusive  esistenti), sollevata, in riferimento
all'art. 101,   secondo  comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale
amministrativo  regionale  della  Sicilia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  sede  della Corte costituzionale,
palazzo della Consulta il 21 febbraio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0265