Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, quarto, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di ReggioEmilia con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001 Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0453