Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  quarto,  quinto  e  sesto
comma,  della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con la
notificazione   di   atti   giudiziari),  sollevate,  in  riferimento
all'art. 3  della  Costituzione,  dal  tribunale di Reggio Emilia con
l'ordinanza in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8,  quarto comma, della legge
20 novembre  1982,  n. 890  (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse con la notificazione di atti
giudiziari),    sollevata,    in    riferimento   all'art. 24   della
Costituzione,   dal   tribunale   di  ReggioEmilia  con  la  medesima
ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 maggio 2001
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0453