Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), e 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0494