Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 1, primo
comma,  lettera  b),  del  d.P.R.  14 febbraio  1964,  n. 237 (Leva e
reclutamento    obbligatorio    nell'Esercito,    nella    Marina   e
nell'Aeronautica),  e  8,  ultimo  comma, della legge 13 giugno 1912,
n. 555   (Sulla  cittadinanza  italiana),  nella  parte  in  cui  non
prevedono  che  siano  esentati  dagli  obblighi  di  leva coloro che
abbiano  perduto  la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di
quella  di  altro Stato, a norma dell'art. 8, primo comma, numero 1),
della legge n. 555 del 1912.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0494