Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 649  del  codice di procedura
civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice
di  procedura  civile  in  riferimento  all'art. 111, primo e secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
23 novembre  1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in
funzione  di  giudice  unico  del tribunale di Latina con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0497