Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice di procedura civile in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in funzione di giudice unico del tribunale di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0497