Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R.
23 dicembre  1978,  n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia
di  pensioni  di  guerra),  in  combinatodisposto con l'art. 3, terzo
comma,  numero  2,  del  d.l.  2 marzo  1974,  n. 30  (Norme  per  il
miglioramento  di  alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito  in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento
agli  artt. 3  e  38  della  Costituzione,  dal pretore di Trani, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0506