Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle disposizioni in materia di pensioni di guerra), in combinatodisposto con l'art. 3, terzo comma, numero 2, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcunitrattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n.114, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0506