Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a)  Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita' costituzionale degli artt. 17 (Pene principali: specie),
18  (Denominazione  e  classificazione  delle  pene  principali) e 24
(Multa)  -  quest'ultimo  come  sostituito  dall'art. 101 della legge
24 novembre  1981,  n. 689 del codice penale, - nonche' dell'art. 660
(Esecuzione  delle  pene pecuniarie) del codice di procedura penale e
dell'art. 102  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al
sistema  penale),  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma,  della  Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Napoli,
in   funzione  di  tribunale  di  sorveglianza,  con  l'ordinanza  in
epigrafe;
    b)   Dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 108 della predetta legge n. 689
del  1981,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della  Costituzione,  dal  tribunale  per  i  minorenni di Napoli, in
funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0517