Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 (Pene principali: specie), 18 (Denominazione e classificazione delle pene principali) e 24 (Multa) - quest'ultimo come sostituito dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 del codice penale, - nonche' dell'art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie) del codice di procedura penale e dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe; b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 108 della predetta legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Napoli, in funzione di tribunale di sorveglianza, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0517