ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9, comma 4,
della  legge  19 novembre  1990,  n. 341  (Riforma  degli ordinamenti
didattici  universitari),  come  modificato  dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo),  promosso  con  ordinanza  emessa il 15 dicembre 1997 dal
tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  sui ricorsi riuniti
proposti   da   Fulvio   Bustreo   e   altri   contro   il  Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e altri,
iscritta  al  n. 726  del  registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  n. 48,1a  serie  speciale,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso  di  un  giudizio cautelare relativo a provvedimenti di diniego
dell'iscrizione  dei ricorrenti a facolta' universitarie o a corsi di
diploma universitario (nella specie, odontoiatria e fisioterapia), ha
sollevato,  con  ordinanza  del 15 dicembre 1997, in riferimento agli
artt. 33  e  34  della  Costituzione  e per violazione del "principio
costituzionale  della  riserva  di  legge", questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 9,  comma  4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341  (Riforma  degli  ordinamenti  didattici  universitari),  come
modificato  dall'art. 17,  comma  116,  della  legge  15 maggio 1997,
n. 127    (Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di controllo), che
ha   attribuito   al   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  il  potere di determinare la limitazione
degli accessi a taluni corsi universitari;
        che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase  cautelare,  trattandosi  di  ricorsi  promossi  da studenti non
ammessi  alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per
i   quali   l'amministrazione  ha  dettato  il  decreto  ministeriale
21 luglio  1997,  n. 245  (Regolamento  recante  norme  in materia di
accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse  attivita' di
orientamento)  e  le universita' hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni;
        che,  secondo  le  ordinanze  di  rimessione,  in  base  agli
artt. 33  e 34 della Costituzione, sussisterebbe una riserva relativa
di  legge  in  materia  di  diritto allo studio, anche universitario;
riserva   che,  pur  non  precludendo  al  legislatore  ordinario  di
demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia
consentirebbe  cio'  soltanto  previa  determinazione,  da  parte del
legislatore  medesimo,  di una serie di precetti idonei a vincolare e
indirizzare   la   normazione   secondaria,   o,   comunque,   previa
individuazione delle linee essenziali della disciplina;
        che  -  osserva il rimettente - la disposizione censurata, al
contrario,  conferisce  al  Ministro  dell'universita'  il  potere di
determinare    la    limitazione    degli    accessi   all'istruzione
universitaria,  senza  alcuna previa fissazione dei principi generali
della  disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di
definire,    con   l'ausilio   di   altro   organo   della   pubblica
amministrazione  (il  consiglio  universitario  nazionale), i criteri
generali  per  la  regolamentazione dell'accesso: cio' che sarebbe in
contrasto  con  il  principio  della riserva di legge e comporterebbe
altresi'  la  violazione  del principio della tutela del diritto allo
studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
        che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   che   ha   rilevato   che   i   dubbi  di
costituzionalita'   sollevati   sono   superati,  nel  merito,  dalla
pronuncia  n. 383  del  1998  con  cui  questa  Corte  ha  dichiarato
l'infondatezza di identiche questioni, e che ha osservato inoltre, in
una  successiva  memoria, che, recependo l'invito formulato in quella
decisione,  il  legislatore  ha  introdotto  una  nuova  normativa in
materia  di  accessi  all'universita'  con  la  legge  2 agosto 1999,
n. 264, il cui art. 5, in particolare, stabilisce una sanatoria delle
posizioni  degli  studenti  iscritti  con riserva ai corsi degli anni
accademici precedenti per effetto di provvedimenti cautelari adottati
in  sede  giurisdizionale, concludendo per un riesame della rilevanza
della questione da parte del giudice rimettente, stante la disciplina
sopravvenuta, e comunque per l'infondatezza della questione medesima.
    Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione
(emessa  nell'anno  1997,  ma  pervenuta a questa Corte nel 2000), e'
sopravvenuta  la  legge  2 agosto  1999,  n. 264 (Norme in materia di
accessi  ai  corsi  universitari),  che  disciplina  (artt. 1 e 2) la
programmazione  a  livello  nazionale  e di singole universita' degli
accessi  ai corsi di laurea e di diploma universitario che richiedono
una  limitazione  nel  numero  degli studenti per esigenze formative,
dettando  (art. 3)  principi e criteri ai quali le universita' devono
attenersi  per  la  determinazione  del  numero dei posti relativi ai
medesimi corsi, e che in particolare (art. 5) dispone, con disciplina
transitoria,  la sanatoria delle posizioni degli studenti iscritti ai
corsi  negli  anni  accademici  precedenti  in  virtu'  di  ordinanze
cautelari  emesse  dai giudici amministrativi anteriormente alla data
di entrata in vigore della medesima legge, o che siano comunque stati
ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
        che,  essendo  cosi'  mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni  deve  essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato  origine  alla  presente  questione  di  costituzionalita'  (v.,
analogamente,  le  ordinanze di questa Corte numeri 36 del 2001; 548,
486, 269 e 142 del 2000; 411 e 408 del 1999);
        che  pertanto  gli  atti  devono essere restituiti al giudice
rimettente  per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.