Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 8 in relazione all'art. 10, commi 1, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, dal pretore di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0770