Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi;
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'   costituzionale   degli   artt. 3   e  8  in  relazione
all'art. 10,  commi  1,  3  e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574
(Nuove  norme  in  materia di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione   e  di  scarichi  dei  frantoi  oleari),  sollevate,  in
riferimento   agli   artt. 3,   9,  secondo  comma,  32  e  41  della
Costituzione,  dal  pretore  di  Pescara con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0770