Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 126,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come
modificato  dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,
n. 205),  anche  in  combinato  disposto con l'art. 214, comma 1-bis,
dello  stesso  codice,  sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 16
della Costituzione, dal giudice di pace di Imperia con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0773