Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal giudice di pace di Imperia con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Contri Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0773