Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche' con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0778