Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 29, comma 5,
della  legge  25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del
presidente  della  provincia,  del consiglio comunale e del consiglio
provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3
con  la  multa  da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziche'
con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0778