Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001. Il cancelliere: Fruscella 01C0808