Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)  Dichiara  cessata la materia del contendere in relazione alla
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, del
decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165, recante "Soppressione
dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA),  a  norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59",
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3, 5, 97, 115, 117 e 118
della  Costituzione,  dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato
in epigrafe;
    2)   Dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  degli articoli 1; 2; 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3
e  5;  6  e  11  del  medesimo  decreto  legislativo,  sollevate,  in
riferimento agli articoli 3, 5, 11, 76, 97, 115, 117, 118 e 119 della
Costituzione,  dalla  Regione  Lombardia  con  il ricorso indicato in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0808