Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 76 della Costituzione, dallacommissione tributaria provinciale di Ancona con le due ordinanze in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001. Il cancelliere: Fruscella 01C0814