Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 47,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo  15 novembre  1993,  n. 507  (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei  comuni  e  delle province nonche' della tassa per lo smaltimento
dei  rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992,   n. 421,   concernente  il  riordino  della  finanza  locale),
sollevate,  in  riferimento  agli  artt. 23  e 76 della Costituzione,
dallacommissione   tributaria   provinciale  di  Ancona  con  le  due
ordinanze in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  del  medesimo art. 47, commi 1 e 2, del
decreto   legislativo   15 novembre   1993,   n. 507,  sollevata,  in
riferimento   all'art. 76   della   Costituzione,  dalla  commissione
tributaria provinciale di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.
                      Il cancelliere: Fruscella
01C0814