P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della
deliberazione 16 marzo 1956 della Corte costituzionale;
    Ritenuto  che  il giudizio di appello n. 2295/1997 promosso dalla
direzione  regionale  dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Reggio
Emilia,  nei  confronti  dell'A.C.T  di Reggio Emilia ad impugnazione
della  decisione  n. 94.07.97  del  3  aprile  1997 della Commissione
tributaria  provinciale  di  Reggio  Emilia, non puo' essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  della norma contenuta nel quarto comma, terzo periodo
dell'art. 26  del  d.P.R.  n. 600/1973  e  successive modificazioni e
integrazioni,  come  interpretato  autenticamente con l'art. 14 della
legge  18  febbraio  1999,  n. 28  per contrasto con gli artt. 3 e 53
della Carta costituzionale;
    Dispone  l'immediata  trasmissione di questa ordinanza alla Corte
costituzionale,  insieme  agli atti del processo e con la prova delle
dovute notificazioni;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  questa  ordinanza  sia  notificata,  a  cura  della
segreteria   della  Direzione  regionale  delle  entrate  dell'Emilia
Romagna  al  Consorzio  azienda  speciale  A.C.T di Reggio Emilia, al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  e dispone che ne sia data
comunicazione  a  cura  del  segretario  della  commissione, anche ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bologna, addi' 16 novembre 2000.
                       Il Presidente: Brusati
                                               Il relatore: Maggiore
01C0921