P. Q. M. Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1 della deliberazione 16 marzo 1956 della Corte costituzionale; Ritenuto che il giudizio di appello n. 2295/1997 promosso dalla direzione regionale dell'Emilia Romagna, sezione staccata di Reggio Emilia, nei confronti dell'A.C.T di Reggio Emilia ad impugnazione della decisione n. 94.07.97 del 3 aprile 1997 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel quarto comma, terzo periodo dell'art. 26 del d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione di questa ordinanza alla Corte costituzionale, insieme agli atti del processo e con la prova delle dovute notificazioni; Sospende il giudizio in corso; Dispone che questa ordinanza sia notificata, a cura della segreteria della Direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna al Consorzio azienda speciale A.C.T di Reggio Emilia, al Presidente del Consiglio dei ministri, e dispone che ne sia data comunicazione a cura del segretario della commissione, anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 16 novembre 2000. Il Presidente: Brusati Il relatore: Maggiore 01C0921