P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000, convertito in legge n. 24 del 2001, in relazione agli artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione, solleva questione di costituzionalita' di detta norma e dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato; Ordina la trasmissione dell'ordinanza unitamente agli atti del giudizio alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Taranto, addi' 27 giugno 2001 Il giudice: Cavallone 01C0924