P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
23,   legge   11   marzo  1953,  n. 87,  ritenuta  la  non  manifesta
infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1,  comma 1, del decreto legge n. 394 del 29 dicembre 2000,
convertito  in legge n. 24 del 2001, in relazione agli artt. 3, comma
primo, e 24, commi primo e secondo, della Costituzione per le ragioni
di  cui  in  motivazione,  solleva  questione di costituzionalita' di
detta norma e dispone la sospensione del presente giudizio;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al
Presidente del Senato;
    Ordina  la  trasmissione  dell'ordinanza unitamente agli atti del
giudizio  alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni
e delle comunicazioni prescritte.
        Taranto, addi' 27 giugno 2001
                        Il giudice: Cavallone
01C0924