P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 c.p.p, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, gli interessati non possano proporre opposizione avanti il medesimo giudice avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate; Sospende la decisione sull'appello proposto dal difensore avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2001 con la quale il g.i.p. di Palermo respingeva l'istanza di restituzione depositata in data 5 dicembre 2000; Trasmette gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati e per gli altri adempimenti di rito. Cosi' deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 maggio 2001. Il Presidente facente funzioni: Taormina Il giudice estensore: Monfredi 01C1036