P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 263
c.p.p, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte
in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e
fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di
condanna,  gli interessati non possano proporre opposizione avanti il
medesimo  giudice  avverso  l'ordinanza  di  rigetto  dell'istanza di
restituzione delle cose sequestrate;
    Sospende la decisione sull'appello proposto dal difensore avverso
l'ordinanza  del  23  gennaio  2001 con la quale il g.i.p. di Palermo
respingeva  l'istanza  di  restituzione depositata in data 5 dicembre
2000;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per la notifica della presente ordinanza
alle  parti  in  causa  e  al  Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche'   per  la  comunicazione  al  Presidente  del  Senato  ed  al
Presidente  della  Camera dei deputati e per gli altri adempimenti di
rito.
    Cosi'  deciso  in Palermo nella camera di consiglio del 15 maggio
2001.
              Il Presidente facente funzioni: Taormina
                   Il giudice estensore: Monfredi
01C1036