ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota
del Direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica   del  31 maggio  2000,  prot.  n. 306633,
concernente  "Legge  23 dicembre  1998,  n. 461.  Decreto legislativo
17 maggio  1999,  n. 153.  Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche
statutarie  della  Fondazione Banco di Sicilia", promosso con ricorso
della  regione siciliana, notificato il 27 luglio 2000, depositato in
cancelleria  il  3 agosto  2000  ed  iscritto  al  n. 34 del registro
conflitti 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni Carapezza Figlia e Giovanni Lo Bue
per  la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri
per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  regione siciliana, con ricorso notificato il 27 luglio
2000  e  depositato  il  3 agosto  2000,  ha  sollevato  conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello  Stato in relazione alla nota del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
dipartimento del tesoro - Direzione IV, prot. n. 306633 del 31 maggio
2000,  avente  ad  oggetto  "legge  23 dicembre 1998, n. 461. Decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.
Modifiche statutarie della fondazione Banco di Sicilia".
    Premette  la  regione ricorrente che il Presidente della regione,
preso   atto   del   procedimento  approvativo  dello  statuto  della
fondazione  Banco  di  Sicilia  da parte del Ministero del tesoro, ha
espresso  "l'intendimento  della regione siciliana di avvalersi delle
previsioni dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133".
    L'autorita'  statale,  di  contro,  ha respinto tale richiesta in
considerazione  della  circostanza che la Fondazione in questione non
puo'  essere  piu'  ricompresa tra gli enti bancari, ne' puo' trovare
applicazione   la  richiamata  sentenza  della  Corte  costituzionale
(sentenza n. 163 del 1995), giacche' la Fondazione stessa non detiene
piu'  alcuna  partecipazione di controllo nella societa' conferitaria
e,  quindi,  ha  definitivamente perso l'originaria caratterizzazione
bancaria.
    La  regione ricorrente assume, con un unico ed articolato motivo,
la  violazione  di  norme  statutarie,  in  particolare gli artt. 17,
lettera  e) e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione   dello   statuto  della  regione  siciliana),  nonche'
dell'art. 4  del  d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione
dello  statuto  siciliano  in  materia  di  credito e risparmio), che
integra  il  parametro  di  costituzionalita'  in  qualita'  di norma
interposta.
    Assume,   in  sostanza,  la  regione  ricorrente,  che  le  norme
statutarie  e,  in  particolare,  il  citato  art. 4  delle  norme di
attuazione,  operano una precisa attribuzione di competenza regionale
in materia di credito e risparmio.
    A differenza di quanto affermato nella nota impugnata, anche alla
luce  del  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n. 153 (Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma
1,  del  d.lgs.  20 novembre  1990, n. 356 e disciplina fiscale delle
operazioni  di  ristrutturazione  bancaria  a norma dell'art. 1 della
legge   23 dicembre   1998,   n. 461)  gli  enti  di  credito  e,  in
particolare, la Fondazione Banco di Sicilia, fino a quando mantengono
una partecipazione di controllo nella societa' bancaria conferitaria,
conservano la natura di enti creditizi. In proposito viene richiamata
la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995).
    Peraltro,  aggiunge  la  ricorrente, la norma attributiva di tale
competenza all'Autorita' centrale non puo' ritenersi prevalente sulle
puntuali  disposizioni di attuazione dello statuto, le quali, come ha
avuto  modo di affermare la stessa Corte (sentenza n. 30 del 1959) si
pongono   ad   un   livello   "diverso  e  superiore"  rispetto  alla
legislazione ordinaria.
    La ricorrente precisa, inoltre, che proprio la individuazione del
Ministero  del  tesoro,  quale  Autorita'  di  vigilanza, dimostra la
permanenza,  in  capo  agli enti che hanno effettuato il conferimento
dell'azienda  bancaria  (decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del
gruppo creditizio"), di un pregnante carattere bancario.
    Sottolinea,  in  proposito,  che anche la semplice gestione delle
partecipazioni  non  di  controllo  nelle  societa' conferitarie puo'
assumere  rilievo,  cosi' come e' possibile una potesta' di controllo
sulla  societa'  conferitaria  anche al di fuori delle ipotesi di cui
all'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 1999.
    Evidenzia  la ricorrente, che l'atto impugnato puo' costituire la
base  del  conflitto,  giacche'  esso  costituisce  manifestazione di
volonta' in ordine all'affermazione di una competenza statale ed alla
correlata  negazione  di una competenza regionale, con la conseguente
menomazione  di  attribuzioni  costituzionalmente  garantite, a nulla
rilevando  che  non  sia  stata  sollevata  questione di legittimita'
costituzionale in via principale della norma interessata (art. 10 del
d.lgs.  n. 153  del  1999),  ben potendosi ritenere che fosse tuttora
vigente il meccanismo di collaborazione costituito dall'intesa.
    Conclude  la  regione siciliana, osservando che la nota impugnata
esprime   valutazioni  discrezionali  e,  come  tali,  non  idonee  a
salvaguardare  la  certezza  dell'esercizio  delle competenze proprie
della Regione stessa.
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
il quale conclude per la infondatezza del ricorso.
    In  particolare,  si  sottolinea, la norma di attuazione invocata
dalla  ricorrente  (art. 4  del  d.P.R.  n. 1133  del  1952) non puo'
trovare applicazione nel caso specifico, atteso che tale disposizione
si   riferisce   esclusivamente   ad   enti   di   natura   bancaria,
caratteristica  che  la Fondazione Banco di Sicilia non ha piu', come
non  detiene  piu'  la  partecipazione  di  controllo  nella societa'
conferitaria.
    Ed  invero,  assume  l'Autorita'  resistente,  il  nuovo  assetto
normativo  introdotto  dalla  legge  23 dicembre  1998,  n. 461 e dal
decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n. 153,  definisce  la natura
giuridico-istituzionale e le specifiche finalita' delle fondazioni ex
bancarie, dando ad esse una configurazione che le sottrae dalla sfera
di attrazione delle aziende di credito.
    Aggiunge,  infine,  che  la  competenza  dell'Autorita'  centrale
risponde al fine di consentire la dismissione delle partecipazioni di
controllo  nelle  banche conferitarie. Infatti, una volta dismesso il
controllo,  le  fondazioni  saranno  sottoposte alla vigilanza di una
nuova  autorita'  di  controllo  sulle  persone  giuridiche di cui al
Titolo II del libro primo del codice civile.

                       Considerato in diritto
    1.  -  Il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello
Stato  dalla  regione  siciliana  riguarda la spettanza, o meno, allo
Stato  del  potere  di adottare modifiche statutarie della Fondazione
Banco  di  Sicilia  senza l'intesa con il Presidente della regione, e
chiede,  di  conseguenza, l'annullamento della nota del Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento
del  tesoro  -  Direzione  IV  -  prot. n. 306633 del 31 maggio 2000,
avente   ad   oggetto   "Legge   23 dicembre  1998,  n. 461.  Decreto
legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.
Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia".
    Il conflitto deve essere risolto sulla base della interpretazione
degli  effetti degli artt. 10, comma 3, lettera c) e 11, comma 1, del
d.lgs.  17 maggio 1999, n. 153 in ordine alle preesistenti previsioni
dello  statuto  di  regione ad autonomia speciale e relative norme di
attuazione  in  materia  di  credito  e  risparmio, ed in particolare
risolvendo  la  questione  se  dette  norme  ordinarie  possano avere
effetti   innovativi  su  divergenti  disposizioni  specifiche  dello
statuto  regionale  (legge  costituzionale  28 febbraio 1948, n. 2) e
relative  norme  di  attuazione  (art. 4  del  d.P.R. 27 giugno 1952,
n. 1133  recante  "Norme  di  attuazione  dello  Statuto siciliano in
materia di credito e risparmio").
    2.  -  Il  ricorso  per  conflitto di attribuzioni proposto dalla
regione siciliana e' fondato.
    I  problemi  anzidetti sono stati gia' sostanzialmente affrontati
da  questa  Corte con sentenza n. 341 del 2001, che ha escluso che la
nuova  normativa  sugli  enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1,
del predetto d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 possa avere l'effetto di
eliminare  le  competenze  attribuite  dallo statuto e dalle relative
norme  di  attuazione  di  una  regione a statuto speciale, in quanto
dotate  di  forza  prevalente  su  quella  delle leggi ordinarie. Nel
contempo  l'art. 10,  comma  1,  del  d.lgs  n. 153 del 1999 e' stato
interpretato  nel  senso  (conforme  a Costituzione) che rimane salvo
l'esercizio  dei  poteri regionali previsti dallo statuto speciale di
autonomia e dalle relative norme di attuazione.
    Le  stesse  conclusioni  devono  essere  accolte  nella  presente
fattispecie  in  quanto,  di fronte alla formulazione letterale delle
citate   disposizioni   del   d.lgs.  n. 153  del  1999  senza  alcun
riferimento  all'applicabilita'  anche alla regione siciliana, esiste
una  previsione  statutaria  circa  la  disciplina  del credito e del
risparmio di interesse regionale [art. 17, lettera e), dello statuto]
con  attribuzione  in  una  norma  di  attuazione  dello  statuto, al
Presidente   della  regione  siciliana  del  potere  di  partecipare,
mediante  "intesa", nell'approvazione degli statuti degli istituti di
credito  di  diritto  pubblico  e delle banche di interesse nazionale
aventi la sede centrale in Sicilia (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952,
n. 1133).
    3.  -  Nel contempo deve essere riconfermato, anche rispetto alla
regione  siciliana,  che  le  fondazioni conferenti enti creditizi di
interesse   regionale   continuano   attualmente  a  rientrare  nelle
previsioni  relative  agli  enti creditizi contenute nello statuto ad
autonomia speciale e relative norme di attuazione.
    Nel  periodo  transitorio  delle  operazioni  di ristrutturazione
bancaria,  fino a quando il Ministero del tesoro esercitera' i poteri
di   vigilanza   sulle  fondazioni  (enti  che  hanno  effettuato  il
conferimento  di  azienda  bancaria  ai  sensi del d.lgs. 20 novembre
1990,  n. 356),  deve  ritenersi che sia rimasta la qualificazione di
ente  creditizio,  in  mancanza  della  quale  non  vi sarebbe alcuna
giustificazione dell'attribuzione di poteri allo stesso Ministero del
tesoro. Va pertanto affermata la sussistenza di un vincolo genetico e
funzionale  tra  enti  conferenti e societa' bancarie conferitarie in
presenza di una partecipazione e degli altri presupposti previsti per
l'esercizio   in  via  generale  della  transitoria  vigilanza  sulle
anzidette fondazioni (sentenza n. 341 del 2001).
    In  realta'  la  perdita  di  tale  qualificazione e' destinata a
verificarsi al compimento della trasformazione sia con la dismissione
della partecipazione rilevante nella societa' bancaria conferitaria e
delle altre partecipazioni non piu' consentite, sia con l'adeguamento
degli  statuti e loro relativa approvazione. Le fondazioni anzidette,
prima  di  tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche
private  senza  fini  di lucro con gli inseparabili scopi di utilita'
sociale  e  di  promozione  dello  sviluppo  economico  rimessi  alla
previsione  degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto
degli  artt. 2  e  28,  comma  2,  del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153)
(sentenza n. 341 del 2001).
    D'altro  canto le modifiche statutarie devono avvenire applicando
le  regole  proprie  della  natura dell'ente in base alle funzioni ed
agli  scopi  previsti  dallo  statuto  in  vigore  prima delle stesse
modifiche  statutarie,  e,  quindi,  con l'esercizio delle competenze
della  regione  siciliana  attualmente  previste  per gli istituti di
credito   di   interesse   regionale.  Ed  anzi,  dopo  le  modifiche
statutarie,  si  porra'  il  problema  del coordinamento con il nuovo
regime   delle   persone   giuridiche  private  e  delle  trasformate
istituzioni  pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con
personalita'  di  diritto  privato  senza  fine  di  lucro,  anche in
relazione  agli  scopi  ed  ai  settori  di attivita' previsti per la
fondazione  (ex  bancaria) ed alle materie di competenza (esclusiva o
concorrente)  regionale ed ai poteri regionali in ordine alle persone
giuridiche  private (d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, recante "Norme di
attuazione  dello  statuto  della  regione  siciliana  in  materia di
persone giuridiche private") (cfr. sentenza n. 341 del 2001).
    4.  -  Ulteriore  conferma  della attuale non completa definitiva
separazione   dal   settore   bancario-creditizio   delle  fondazioni
anzidette  puo'  rinvenirsi  nella  previsione  della possibilita' di
partecipazione  al capitale della Banca d'Italia (art. 27, del d.lgs.
17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilita' previste
per  le  funzioni  di  consigliere  di amministrazione nella societa'
bancaria  conferitaria  (art. 4,  comma  3,  e  art. 28, comma 4, del
d.lgs.  n. 153  del  1999,  con  operativita'  non  oltre  la data di
adozione del nuovo statuto).
    5.   -   Dall'accoglimento   del   ricorso  per  conflitto  segue
l'annullamento  dell'atto impugnato, in quanto nega l'esercizio della
partecipazione   mediante   "intesa"  del  Presidente  della  regione
siciliana   alla   approvazione   delle  modifiche  statutarie  della
Fondazione Banco di Sicilia.