P. Q. M. Si solleva incidente di costituzionalita' degli art. 9, comma 2, c.p.c. - nella parte in cui attribuisce alla competenza funzionale del Tribunale le controversie in materia di imposte e tasse quale che ne sia il valore, incluse quindi anche le controversie di importo inferiore ai cinque milioni di lire - e 7, comma 1, c.p.c, - nella parte in cui stabilisce che la devoluzione al giudice di pace delle controversie il cui importo non ecceda i cinque milioni di lire incontra un limite nelle cause attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere. Lecce, addi' 24 maggio 2001 Il giudice di pace: Mazzotta 01C1095