P. Q. M.
    Si  solleva incidente di costituzionalita' degli art. 9, comma 2,
c.p.c.  -  nella  parte in cui attribuisce alla competenza funzionale
del Tribunale le controversie in materia di imposte e tasse quale che
ne  sia  il  valore,  incluse quindi anche le controversie di importo
inferiore  ai  cinque  milioni di lire - e 7, comma 1, c.p.c, - nella
parte  in  cui stabilisce che la devoluzione al giudice di pace delle
controversie  il  cui  importo  non  ecceda  i cinque milioni di lire
incontra un limite nelle cause attribuite dalla legge alla competenza
di altro giudice - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost.
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.
      Lecce, addi' 24 maggio 2001
                    Il giudice di pace: Mazzotta
01C1095