P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dello straniero in relazione al disposto normativo ex art. 14, IV e V comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, commi I e II, Cost., nella parte in cui prevede che il provvedimento di convalida del trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica emesso dall'A.G. legittimi indiscriminatamente la permanenza dello straniero stesso presso il centro per un periodo di complessivi venti giorni; Ritenuta altresi' la non manifesta infondatezza della questione ulteriore di legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, comma I, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, comma II, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non e' possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Milano, addi' 21 marzo 2001 Il giudice: Bonfilio 01c1097