P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta   la   rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dello
straniero  in  relazione  al  disposto  normativo  ex art. 14, IV e V
comma,  del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con
il  disposto  di cui all'art. 13, commi I e II, Cost., nella parte in
cui  prevede  che  il provvedimento di convalida del trattenimento in
centri  di  permanenza  temporanea  e  di  assistenza dello straniero
soggetto  a  provvedimento  di  espulsione  con  accompagnamento alla
frontiera  da  parte  della forza pubblica emesso dall'A.G. legittimi
indiscriminatamente  la  permanenza  dello straniero stesso presso il
centro per un periodo di complessivi venti giorni;
    Ritenuta  altresi'  la non manifesta infondatezza della questione
ulteriore  di  legittimita' costituzionale prospettabile d'ufficio in
relazione  al  disposto  normativo ex art. 14, comma I, del d.lgs. 25
luglio  1998,  n. 286,  per ritenuto contrasto con il disposto di cui
all'art. 13, comma II, Cost., nella parte in cui consente al questore
di  disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza
temporanea  ed  assistenza  quando  non  e'  possibile  eseguirne con
immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla frontiera
ovvero  il  respingimento  per  l'indisponibilita' di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata inoltre ai presidenti della Camera dei deputati e del
Senato.
        Milano, addi' 21 marzo 2001
                        Il giudice: Bonfilio
01c1097