P. Q. M.
    Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenutane  la  rilevanza  nel  presente  processo,  dichiara non
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  dell'art.  500, comma secondo, c.p.p. come modificato
dall'art. 16  della legge n. 63 /2001, nella parte in cui non prevede
che  le  dichiarazioni  lette  per  la  contestazione  possano essere
acquisite  al  fascicolo  del  dibattimento e valutate come prova dei
fatti  affermati,  per  contrasto con l'art. 3, 111 comma 1 e 4 e 24,
comma 1, Cost.
    Sospende  il  giudizio  in  corso  nei  confronti  degli imputati
indicati   nella   epigrafe   della   presente   ordinanza  e  ordina
trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma.
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi
alla  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Rossano, addi' 25 giugno 2001
                     Il Presidente: Pasquariello
01C1155