P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenutane la rilevanza nel presente processo, dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 500, comma secondo, c.p.p. come modificato dall'art. 16 della legge n. 63 /2001, nella parte in cui non prevede che le dichiarazioni lette per la contestazione possano essere acquisite al fascicolo del dibattimento e valutate come prova dei fatti affermati, per contrasto con l'art. 3, 111 comma 1 e 4 e 24, comma 1, Cost. Sospende il giudizio in corso nei confronti degli imputati indicati nella epigrafe della presente ordinanza e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale in Roma. Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti, relativi alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Rossano, addi' 25 giugno 2001 Il Presidente: Pasquariello 01C1155