P. Q. M.
Visto l'art. 319 cod. proc. civ., primo comma, in relazione
all'art. 166 cod. proc. civ., primo comma;
Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;
Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimita'
costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio in esito
all'art. 24 ed anche all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
- legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - ed alla condizione di
parita' delle parti;
Sospende il presente giudizio recante il n. 303/2001 r.g.
pendente tra: Tropea Cosimo + 1 contro Maviglia Luca + 2;
Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte
costituzionale in Roma;
Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della
presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e del fascicolo relativo:
1) Al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;
2) Al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;
3) Al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;
4) Al signor presidente del consiglio regionale della
Calabria in Reggio Calabria;
5) Al signor presidente del tribunale di Locri;.
6) Alle parti costituite presso il loro domicilio eletto.
Locri, addi' 27 dicembre 2001
Il giudice di pace: Pezzani
02C0138