P. Q. M.
    Visto  l'art.  319  cod.  proc.  civ.,  primo comma, in relazione
all'art. 166 cod. proc. civ., primo comma;
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Attesa    la    rilevanza   della   pronuncia   di   legittimita'
costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio in esito
all'art. 24 ed anche all'art. 111, secondo comma, della Costituzione,
-  legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 - ed alla condizione di
parita' delle parti;
    Sospende   il  presente  giudizio  recante  il  n. 303/2001  r.g.
pendente tra: Tropea Cosimo + 1 contro Maviglia Luca + 2;
    Ordina   trasmettersi   gli   atti   alla  eccellentissima  Corte
costituzionale in Roma;
    Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della
presente   ordinanza   di   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e del fascicolo relativo:
        1) Al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;
        2) Al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma;
        3) Al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma;
        4)   Al  signor  presidente  del  consiglio  regionale  della
Calabria in Reggio Calabria;
        5) Al signor presidente del tribunale di Locri;.
        6) Alle parti costituite presso il loro domicilio eletto.
        Locri, addi' 27 dicembre 2001
                     Il giudice di pace: Pezzani
02C0138